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SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ DI PERSONE


Nell’impostazione originaria del codice, l’amministratore è socio.
Capacità di agire → l’amministratore delle società di persone, deve avere la capacità di agire? Sì!
Non si può iniziare un’attività di impresa se si è incapaci, la si può solo proseguire come soci ma certamente non si può amministrare una società.
Anche il fallito può svolgere l’incarico di amministratore della società. La conferma la possiamo rinvenire dell’articolo 2288. Il socio dichiarato fallito è escluso di diritto dalla società di persone. Il contratto sociale, può introdurre ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità (l’indipendenza non avrebbe molto senso nelle società di persone perché vorrebbe dire che si sono amministratori esecutivi).

AMMINISTRATORE ESTRANEO→ il problema non si pone nella SAS.
La dottrina era giunta ad ammettere la possibilità di nominare un amministratore non socio nelle SNC perché in queste tutti i soci hanno una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Quindi avere un amministratore non socio non rischia di non tutelare i terzi. Cioè i terzi sono comunque garantiti dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali di tutti i soci. Il problema nelle società di persone è proprio questo: nominare un amministratore non socio rischia di eludere le norme che prevedono la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali dei soci. Nelle SNC questo rischio non esiste. Esiste nelle SS perché l’art 2267 1° comma consente di limitare la responsabilità in capo ad alcuni soci.
Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali.
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Questo significa che attraverso un patto/clausola gli altri soci, quelli che non hanno agito, possono limitarsi la responsabilità per le obbligazioni sociali. Ciò vuol dire che si potrebbe avere una SS in cui tutti i soci si limitano la responsabilità, non un amministratore estraneo, ed eludano quella garanzia per i terzi creditori della società. Questa situazione faceva propendere la dottrina nel senso di escludere la nomina dell’amministratore estraneo nell’ambito quanto meno delle SS e poi delle SAS (ma questo perché c’è una norma che lo prevede).
Sicuramente non può essere nominato amministratore estraneo nelle società tra avvocati che sono disciplinate da un DLgs del 2001. Sono costituite nella forma della SS. Nel DLgs espressamente si dice che l’amministrazione deve essere affidata a un socio , quindi non può essere affidata a un estraneo.
Nel 2003 viene introdotto l’art 2361 (norma dettata nell’ambito delle SPA) che al 2° comma dice che “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nelle nota integrativa del bilancio”.
Una società di persone può assumere partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Quindi Alfa spa può diventare socio di Beta snc.

Alfa perciò è un socio di una società di persone a responsabilità illimitata. I soci di Alfa rimangono a responsabilità limitata; è la società che diventa a responsabilità illimitata. Dal 2003, tutti i soci di società di persone possono essere una società di capitali, quindi situazione in cui tutti i soci di una società di persone sono società di capitali.
  • Quindi o l’amministratore può essere estraneo (ad esempio Tizio amministratore con rappresentanza di Alfa spa); o si ammette l’amministratore persona giuridica ovvero Alfa spa. Il problema che potrebbe sorgere è che Tizio (che fa l’amministratore di Beta snc, ovvero Tizio rappresentante della alfa, socio della Beta che fa l’amministratore estraneo) può essere considerato dalla giurisprudenza un socio apparente dovendo rischiare con il proprio patrimonio. Se va in porto la riforma fallimentare, potrebbe, in questo caso, essere esclusa la figura dell’amministratore non socio e l’ammissione dell’amministratore persona giuridica.
  • La società di persone che si trova in uno stato di liquidazione può ammettere l’amministratore non socio. Quando una società entra in liquidazione deve essere nominato un liquidatore e in caso di disaccordo viene nominato dal tribunale. Spesso il liquidatore è un commercialista ed esso è un soggetto esterno non socio.
  • La società in concordato preventivo deve essere necessariamente amministrata da un non socio.
  • Sempre dal 2003, è stato introdotto l’arbitraggio gestionale che è un sistema che consente, laddove vi sia un contratto tra amministratori, di deferire decisione gestoria ad un soggetto esterno ovvero arbitro.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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