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SOCIETÀ VIGILATE, PUBBLICHE E COOPERATIVE


SOCIETÀ VIGILATE

Nelle società vigilate, la Banca d’Italia ha un potere di rimozione degli esponenti aziendali. Quando vi siano delle motivazioni. La banca può rimuovere gli amministratori in presenza di gravi motivi cioè quando questi abbiano un comportamento che possa pregiudicare la gestione della banca. Gli amministratori decadono per mancanza di requisiti che nelle banche  sono più stringenti rispetto a quelli previsti per le non quotate.

SOCIETÀ PUBBLICHE

Nelle società pubbliche il meccanismo della simmetria permette di affermare che chi nomina gli amministratori (lo Stato o ente pubblico che in forza dell’art 2449 nomina un amministratore) ha anche il potere di revocarlo.
In assenza di giusta causa l’amministratore avrà diritto al risarcimento dei danni.
Si è chiarito, con una Cassazione del 2013, che la nozione di giusta causa non è integrata dal rifiuto dell’amministratore ad adempiere  ad una pretesa illegittima del socio pubblico. L’amministratore che si rifiuta di adempiere una richiesta del socio pubblico, laddove la richiesta non sia legittima, non rappresenta una giusta causa di revoca.
Più discussa rispetto alla giusta causa è l’ipotesi della revoca dell’amministratore che dipende da cambiamenti politici. Se il socio pubblico cambia il proprio governo dal punto di vista politico la revoca potrebbe diventare più giustificata (non è certo).
La prorogatio è prevista anche per gli amministratori di nomina pubblica. Si tratta però di una prorogatio più breve: non più di 45 giorni (che si calcolano dal momento in cui è scaduto il termine del mandato dell’amministratore di nomina pubblica) nel caso di scadenza del termine.

COOPERATIVE

Nelle cooperative, il tema della revoca dell’amministratore deve essere esaminata in parallelo all’esclusione del socio. Nelle cooperative la maggioranza dell’organo amministrativo è composto da soci quindi ci troviamo, come nelle società di persone, ad avere una relazione tra revoca ed esclusione del socio.
Il socio escluso potrebbe teoricamente continuare a conservare il ruolo di amministratore, ovviamente a condizione che l’organo amministrativo continui ad essere composto in maggioranza dai soci. Diventa difficile però immaginare che un amministratore resti in carica dopo che è stato escluso dalla società. È una situazione possibile se rimane in carica la maggioranza degli amministratori ma un po’ inverosimile dal punto di vista della prassi.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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