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Irrogazione e impugnazione del licenziamento, tutele e riammissione in servizio



Irrogazione del licenziamento e comunicazione dei motivi

Il licenziamento deve essere intimato per iscritto ed anche i motivi se i lavoratori non richiede entro 15 giorni. L'inosservanza rende il licenziamento inefficace.

Impugnazione del licenziamento e onere della prova

Il licenziamento va impugnato pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con una qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà.

L'onere di dimostrare in giudizio la sussistenza della giustificazione grava sul datore di lavoro.

Le tutele

I licenziamenti invalido si considera rapporto di lavoro mai risolto.

Il lavoratore illegittimamente licenziato verrà reintegrato e gli verrà pagata un'indennità titolo di risarcimento del danno non inferiore ai cinque mensilità (meno eventuali somme che abbia percepito svolgendo altro lavoro nello stesso periodo).
In alternativa alla reintegrazione si può optare per 15 mensilità. L'opzione va comunicata entro 30 giorni. Se non opta deve riprendere servizio altrimenti rapporto di lavoro si considera risolto.

La riammissione in servizio

L'impiegato riammesso al lavoro (anche a seguito di dimissioni) è collocato nel ruolo e nella qualifica che aveva con la stessa decorrenza di anzianità. L'ex dipendente che ne fa richiesta e l'amministrazione si deve pronunciare entro 60 giorni.

Per la professione di avvocato il dipendente conserva per cinque anni questo diritto.

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