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Altre ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro

L'art. 51 comma 3 della Costituzione prevede la tutela, per quanto concerne il mantenimento del posto di lavoro, di tutti i soggetti chiamati a funzioni pubbliche elettive. Nello specifico: i parlamentari europei e nazionali, nonché i membri delle assemblee regionali, hanno diritto di aspettativa (conservazione del posto di lavoro) e vi è sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione. Gli amministratori di enti locali possono optare per lo stesso trattamento oppure decidere di assentarsi giustificatamente dal posto di lavoro per l'intera giornata in cui vi è la riunione del consiglio di appartenenza. Anche chi ricopre cariche sindacali nazionali o provinciali ha il diritto di aspettativa. Speciali permessi sono poi previsti per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, così come per i lavoratori coinvolti in operazione elettorali, che hanno diritto a maggiorazioni retributive o a riposi compensativi per i giorni festivi impegnati nello svolgimento delle operazioni. Per ciò che concerne il servizio militare dobbiamo attuare una distinzione tra la chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, nel qual caso è prevista la sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ma con conservazione dell'anzianità di servizio, e richiamo alle armi, per cui vi è la sospensione del rapporto con diritto alla retribuzione. Al servizio militare di leva sono equiparati il volontariato civile in Paesi in via di sviluppo ed il servizio civile degli obiettori di coscienza. 
Particolare è il caso di tossicodipendenza del lavoratore: egli, qualora voglia accedere a struttura di riabilitazione, ha diritto all'aspettativa, con sospensione del rapporto ed il venir meno della retribuzione. Inoltre non matura, in tal periodo, alcuna anzianità di servizio. Il periodo massimo consentito è di tre anni. 
Ai lavoratori, infine, sono riconosciuti 3 giorni l'anno per problemi di natura familiare: morte o infermità grave del coniuge o del convivente, nonché di un parente entro il secondo grado. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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