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Contratto di lavoro e rimedi sinallagmatici

Contratto di lavoro e rimedi sinallagmatici 

Il contratto di lavoro, non ci stancheremo di ripeterlo, è un contratto sinallagmatico: tra le obbligazioni delle parti vi è un nesso di interdipendenza che ne fa un contratto a prestazioni corrispettive. Ovviamente la legge, al pari degli altri contratti sinallagmatici, offre anche a quello lavorativo una serie di “rimedi sinallagmatici”, mediante i quali il contraente viene tutelato circa il reciproco adempimento degli obblighi contrattuali. Come rimedi ritroviamo: la risoluzione per inadempimento (artt.1453 e ss. c.c.), per impossibilità sopravvenuta (artt.1463 e ss. C.c.), per eccessiva onerosità sopravvenuta (artt.1467 e ss.c.c.). 
Preponderante, rispetto alle suddette, è l'eccezione d'inadempimento prevista dall'art.1460 c.c.: qualora una parte tema che l'altra non intenda adempiere, potrà mettersi al riparo invocando l'eccezione d'inadempimento e sospendendo l'esecuzione del contratto per un giusto motivo ed evitando lo squilibrio economico dettato dall'esecuzione della prestazione dovuta di una sola parte. 
Non è raro in un rapporto lavorativo che sopraggiunga un impedimento del prestatore (che magari viene arrestato) o un impedimento del datore (distruzione dell'azienda o disposizione dell'Autorità) e che l'uno o l'altro siano irreversibili al punto tale da determinare la risoluzione del contratto, liberando così le parti contrattuali. Tuttavia la retribuzione erogata per lavoro già eseguito non deve essere, è ovvio comprenderlo, restituita, a differenza della retribuzione anticipata percepita dal lavoratore. Alla risoluzione per inadempimento, in materia lavorativa, è tuttavia difficile giungere, per via del precedente recesso unilaterale o della sospensione del rapporto intervenute. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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