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Delega in materia di sicurezza e violazione delle norme nel TU

In forza del principio di effettività, invece, è stato previsto dal TU che il datore di lavoro, tramite atto in forma scritta ad substantiam con data certa e ricevuta l’accettazione in forma scritta, possa delegare ad un proprio sottoposto tutti i compiti in materia di sicurezza, purché il soggetto sia professionalmente idoneo a svolgere tali compiti, sia pubblicizzata la nomina e gli siano trasferiti compiti di gestione, controllo e spesa. In tal caso il datore di lavoro è esonerato da qualsivoglia responsabilità, anche se potrebbe rispondere della mancata vigilanza sull’operato del responsabile per la sicurezza sul lavoro. 
Il TU si è occupato, inoltre delle sanzioni in caso di violazione delle norme in esso contenute, prevedendo in alcuni casi addirittura la pena detentiva. Qualora vengano violate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro dettate dal TU e, in conseguenza di tale violazione, si configuri il reato di omicidio colposo o lesioni gravi colpose, vi è una responsabilità penale delle persone giuridiche che avevano il compito di far rispettare la normativa. Anzitutto sono previste sanzioni pecuniarie, oltre alle sanzioni Per ciò che concerne, infine, la riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001 e la conseguente ripartizione di competenze tra Stato e regioni, è stato previsto che il TU funga da contenitore dei principi fondamentali dettati dallo Stato in funzione della competenza concorrente riguardo alla materia della sicurezza del lavoro. Alle Regioni spetta legiferare in materia, in coerenza con i principi del TU.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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