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Diritto del lavoro e Costituzione: art. 36

DIRITTO DEL LAVORO E COSTITUZIONE: ART. 36


L’art. 36 Cost. è una norma centrale per il diritto del lavoro, perché esprime gli elementi caratterizzanti il contratto di lavoro: è un contratto a titolo oneroso (con residuali eccezioni non esiste il lavoro a titolo gratuito), quindi il lavoro è per sua natura retribuito. Il pagamento di un compenso è il principale obbligo datoriale. Questo articolo inoltre esprime i criteri di determinazione del compenso (come si quantifica una prestazione di lavoro): i parametri sono dati da qualità e quantità di lavoro svolto, quindi la retribuzione riflette il criterio di proporzionalità. Segue anche un criterio redistributivo della ricchezza, la retribuzione deve remunerare condizioni di vita dignitosa per sé e per il proprio nucleo familiare. 
All’epoca doveva esprimersi il rapporto fra dignità personale, libertà e lavoro. Questa norma riconosce un diritto immediatamente esigibile dal lavoratore se la retribuzione non corrisponde a parametri costituzionali. Il giudice si avvale ad altri parametri di riferimento previsti dalla Costituzione: il parametro oggettivo del quale si avvale è la retribuzione che viene attribuita dalla contrattazione collettiva (accordo di tariffa). Queste norme nascono come norme di determinazione dei compensi, poi questi contratti collettivi hanno ampliato l’area del loro intervento.
Art. 2099 c.c.: se il lavoratore riceve una retribuzione che non soddisfa i criteri dell’art. 36 Cost., in mancanza di accordi corporativi o di accordi tra le parti è il giudice a determinate questa retribuzione, in base ai parametri dell’art. 36 Cost.

Nell’art. 36 Cost. vengono inoltre stabiliti alcuni criteri riguardanti la durata massima della giornata lavorativa, i riposi (ferie retribuite,..).

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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