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Diritto del lavoro: fonti nazionali

DIRITTO DEL LAVORO: FONTI NAZIONALI


Gerarchia delle fonti
Fonti di cognizione: Costituzione, legislazione ed altri atti che vengono emanati in tema.
Fonti di produzione: attività normativa (legge, atti equivalenti).

Fonti nazionali: dal 2001 l’art. 117 Cost. è stato riscritto in una dimensione rovesciata rispetto a quella previgente:
- Prima: competenza legislativa statale di tipo generalista, rispetto alla quale su specifiche materie veniva riconosciuta la competenza regionale
- Oggi: le competenze statuali vengono indicate espressamente, ciò che non è specificato è di competenza regionale
La materia lavoristica è di interesse legislativo statuale, proprio perché il trattamento deve essere indifferenziato (se no si attuerebbe una politica discriminatoria), però vi è anche competenza concorrente, per es. quanto concerne il mercato del lavoro. 

Il secondo comma prospetta le modifiche riguardanti la collocazione specifica del diritto del lavoro nelle fonti normative italiane. La competenza statuale legislativa opera per determinare competenze oltre le quali interviene la legislazione regionale in modo assoluto.
Collocamento: competenza statale, successivamente ha lasciato il passo ad una competenza privatistica (soggetti privati tenuti alla mediazione di domanda – offerta di lavoro).

Il primo comma dell’art. 117 Cost. rimanda anche a fonti sovranazionali: ci confrontiamo con una pluralità di fonti (universali, perché espressioni di organismi alle quali aderiscono la pluralità degli Stati esistenti), per es. normative ONU che hanno diretta rilevanza rispetto a normative lavorative (per es. lavoro minorile, lavoro degli adolescenti,..: normative ONU hanno dato un’età minima lavorativa,..). 
Organizzazione internazionale del lavoro (ILO): si ha una partecipazione allargata (pluralità di Stati).
La libertà sindacale è disciplinata dalla Cost. all’art. 39, comma 1 e trova una disciplina legislativa specifica nella l. n. 300/1970 (Statuto del lavoratore).
Lo Statuto dei lavoratori è grandemente debitore delle convenzioni ONU, che hanno imposto agli Stati di disciplinare la libertà sindacale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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