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Disciplina del lavoro subordinato

Disciplina del lavoro subordinato 

La prestazione oggetto del contratto di lavoro subordinato a domicilio non può, in alcun modo, riguardare attività che comportino l'impiego di sostanze nocive o pericolose, così di fatto escludendo la possibilità di violare le norme di tutela sul posto di lavoro. E' vietato, inoltre, affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno, a tutte quelle aziende che abbiano disposto licenziamenti, così salvaguardando l'impiego della manodopera nelle imprese. 
Per quanto riguarda, invece, la durata del lavoro e la retribuzione, essendo inipotizzabile un controllo sulla durata effettiva dell'attività lavorativa, il prestatore di lavoro a domicilio potrà essere retribuito solo a cottimo, ossia in funzione del risultato produttivo, ed in nessun caso a tempo. Le tariffe per la retribuzione a cottimo pieno, inoltre, dovranno evincersi dalla contrattazione collettiva di categoria. 
Particolare è la disciplina della concorrenza tra imprenditore e lavoratore: se il primo ha affidato al secondo una quantità di lavoro tale da procurargli una prestazione lavorativa corrispondente all'orario normale di lavoro, il secondo non potrà in alcun modo entrare in concorrenza con l'impresa. 
L'impiego di lavoratori a domicilio, inoltre, è consentito solo previa comunicazione di un'apposita richiesta agli organi istituiti dalle Regioni (la materia è stata modificata dalla riforma dei servizi per l'impiego). 
Imprenditore e lavoratore, infine, sono tenuti alla conservazione di una documentazione scritta dalla quale si possa evincere, in qualsivoglia momento, l'oggetto della prestazione, la durata e la retribuzione, nonché (solo per l'imprenditore) l'individuazione dei prestatori di lavoro subordinato a domicilio.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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