Skip to content

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato

Al rapporto di lavoro a tempo determinato si applica la medesima disciplina, in un'ottica di non discriminazione, del lavoro a tempo indeterminato: il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo, oltre che alle ferie, alla tredicesima mensilità, al t.f.r. e ad ogni altro trattamento di cui gode il lavoratore assunto a tempo indeterminato. Ovviamente tutti i trattamenti si devono riferire al periodo lavorativo del soggetto, in forza del termine apposto al proprio contratto. L'inosservanza di tutti questi obblighi da parte del datore di lavoro, legittima una responsabilità per inadempimento di quest'ultimo, con le relative sanzioni amministrative pecuniarie. 
I lavoratori a tempo determinato, qualora il contratto abbia durata superiore a 9 mesi, sono computabili ai fini numerici per l'applicazione della disciplina d'attività sindacale. Anche tali lavoratori, tra l'altro, hanno diritto ad una formazione professionale che, aumentandone capacità e preparazione, possa farli integrare definitivamente nell'impresa in cui lavorano o in altra impresa. 
Limitazioni quantitative all'apposizione del termine; esenzioni; diritto di precedenza 
Abbiamo visto come il D.Lgs.368/2001 abbia aperto all'individuazione da parte dell'autonomia individuale della cause giustificatrici del contratto a tempo determinato, eliminando la tassatività prevista dalla L.230/1962 inerente le stesse. Tuttavia il decreto ha rimesso all'autonomia collettiva ed ai contratti nazionali di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi l'individuazione di limitazione quantitative dell'uso del contratto a tempo determinato. Si tratta delle c.d. clausole di contingentamento che, a secondo di diversi criteri (numero di lavoratori, numero di lavoratori con una specifica mansione, numero di lavoratori in un determinato territorio), limitano l'uso diffuso del contratto in questione. Lo stesso decreto, però, ha previsto tutta una serie di casi, contenuti all'interno dell'art.7, esenti dalla limitazioni quantitative: 
Avvio di nuove attività limitatamente a periodi definiti; 
Attività stagionali e ragioni di carattere sostitutivo; 
Intensificazione dell'attività in determinati periodi (punte periodiche); 
Specifici spettacoli o programmi televisivo-radiofonici; 
Esecuzione di opera o servizio a carattere straordinario o occasionale; 
Contratti di inserimento di giovani dopo un tirocinio o stage, o di lavoratori con più di 55 anni di età; 
Contratti di durata non superiore a 7 mesi (o altra durata stabilita dall'autonomia collettiva). 

Inoltre il lavoratore che esercita attività stagionali o in determinati periodi dell'anno, entro 3 mesi (termine di decadenza) dalla cessazione del rapporto di lavoro, può manifestare la propria volontà ad esercitare il diritto di precedenza nel caso in cui l'impresa volesse porre in essere un'assunzione. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto (prescrizione estintiva breve).

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.