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Divieto di intermediazione ed interposizione nel rapporto di lavoro

La L.1369/1960 aveva introdotto un divieto assoluto di intermediazione ed interposizione nel rapporto di lavoro, vietando in sostanza tanto la fornitura di manodopera reclutata dall'assuntore interposto e messa al servizio dell'imprenditore interponente (somministrazione di lavoro), quanto l'appalto di manodopera utilizzata dall'interponente sotto la direzione dell'imprenditore (pseudo-appalto, differente dall'appalto in quanto si fornisce solo una prestazione di lavoro, senza organizzazione dello stesso e gestione d'impresa a proprio rischio). In caso di violazione delle norme previste dalla L.1369 erano previste sanzioni penali,a carico dell'imprenditore e dell'intermediario, e sanzioni civili, in quanto i prestatori di lavoro venivano considerati come dipendente dell'imprenditore. 
La L.1369, inoltre, dettava una nuova disciplina propria degli appalti leciti, distinguendo tra appalti interni, inerenti il normale ciclo produttivo dell'impresa committente, ed appalti esterni, estranei al normale ciclo La L.1369, impedendo la somministrazione di manodopera, lasciava l'Italia fuori da un quadro normativo pressoché unico dei Paesi industrializzati, europei e non. 
La L.196/1997 introdusse il lavoro interinale (fornitura di lavoro temporaneo), il quale configurava un rapporto trilaterale in forza del quale un'agenzia intermediatrice (o impresa fornitrice) inviava temporaneamente la forza lavoro, da essa assunta, presso un terzo (utilizzatore) per effettuare una prestazione lavorativa a favore di quest'ultimo. Venivano alla luce, quindi, due rapporti distinti: quello di fornitura, intercorrente tra l'intermediario fornitore e l'imprenditore-utilizzatore, e quello di lavoro, stipulato tra l'agenzia fornitrice ed i prestatori di lavoro. Va sottolineato come i lavoratori, pur essendo dipendenti del fornitore, obbedivano al potere direttivo e di controllo dell'utilizzatore. La disciplina, però, appariva molto rigida: solo le agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro, in quanto società di capitali o cooperative con unico scopo sociale la fornitura, potevano ricorrere al lavoro interinale ed esercitare attività di fornitura. Inoltre l'utilizzatore doveva avvalersi del lavoro interinale solo per esigenze temporanee, individuate tassativamente dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi. 
La L.1369/1960, tra l'altro, non risultava abrogata dalla L.196/1997 e continuava ad operare per il pseudoappalto.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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