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D.L.112/2008: riforma della disciplina del lavoro pubblico

D.L.112/2008: riforma della disciplina del lavoro pubblicoi

Il Governo Berlusconi entrato in carica nel 2008 ha deciso di riformare nuovamente la disciplina del lavoro pubblico, per rendere la macchina pubblica italiana maggiormente efficiente tramite un'opera di risanamento e ristrutturazione. Un primo intervento è stato attuato dal D.L.112/2008, con cui si opera una riduzione della spesa pubblica attuando uno specifico piano in tema di reclutamento, di alcuni istituti del rapporto di lavoro e di relazioni sindacali. Anzitutto è stato arrestato il turn-over inerente le assunzioni, in quanto le pubbliche amministrazioni devono adeguare l'organico di cui dispongono alle proprie funzioni. Per far fronte all'assenteismo, inoltre, è stato previsto un nuovo regime di giustificazioni in caso di assenze per malattia, oltre all'intensificazione dei controlli ed alla previsione che nei primi 10 giorni di malattia venga corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. 

Altro istituto ad essere toccato dalla riforma è stato quello del lavoro part-time pubblico: non è più diritto del lavoratore chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ma si tratta di una concessione dell'amministrazione. Inoltre l'accesso all'assunzione part-time è ora più agevole per la PA: sebbene per le esigenze ordinarie essa sia tenuta ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze secondarie a carattere temporaneo essa può, al pari delle imprese private, far ricorso all'istituto del lavoro part-time, nonché ad altre forme contrattuali di lavoro flessibile, utilizzando il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali, sebbene per un limitato periodo di tempo (3 anni in un quinquennio). 
Anche la materia della cessazione del rapporto di lavoro è stata profondamente innovata: 
E' stato introdotto l'esonero dal servizio, il quale può essere richiesto dai lavoratori a cui manchino 5 anni al raggiungimento del 40esimo anno di contribuzione: l'amministrazione può concedere, a sua discrezione, tale esonero, retribuendo per 5 anni il lavoratore al 50% della sua retribuzione economica e garantendogli il 100% di quella contributiva, in modo tale che il lavoratore accederà alla pensione come se avesse lavorato normalmente in quei 5 anni; 
Sono state apportate modifiche per il trattenimento in servizio: il lavoratore può farne richiesta un anno prima del compimento dell'età massima prevista dal proprio ordinamento; l'amministrazione ha la facoltà di negare o concedere il trattenimento, salvo il caso di soggetti che non siano ancora in possesso dei requisiti pensionistici; 
Indipendentemente dall'età anagrafica, inoltre, la PA può risolvere il contratto qualora il lavoratore abbia raggiunto i 40 anni di servizio, dando un preavviso di almeno 6 mesi. 
Si è ribadita, inoltre, la responsabilità dei dirigenti per violazione di norme imperative nella costituzione di rapporti di lavoro (che non danno mai vita, nella PA, alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma che danno diritto al risarcimento del danno per il lavoratore). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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