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Il codice civile del 1865: la locazione delle opere

Il rapporto di lavoro subordinato venne disciplinato per la prima volta all'interno del codice civile del 1942. In precedenza né il codice di commercio del 1882, per la mancanza di connessione istituzionale tra impresa e lavoro, né il codice civile del 1865 contenevano alcuna traccia del lavoro subordinato. 
Il vecchio codice del 1865 conteneva solamente la "locazione delle opere", nella quale rientravano il lavoro subordinato (LOCATIO OPERARUM) ed il lavoro autonomo (LOCATIO OPERIS). Nell'art.1570 vi era la definizione di locazione di opere, intesa come <<contratto per cui una parte si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede>>. L'art.1627 precisava, poi, i tre tipi di locazione di opere e d'industria: quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio (unico caso di lavoro subordinato); quella inerente il trasporto di cose o persone e quella inerente opere ad appalto o cottimo. Non vi era nemmeno una netta differenziazione tra lavoro subordinato e autonomo. L'unica norma riferibile al lavoro subordinato era quella contemplata nell'art. 1628, inerente l'impossibilità di un contratto perpetuo, senza limiti di tempo. Questo non significa che il lavoro subordinato non esistesse o fosse poco diffuso, ma ci fa semplicemente render conto che gli artt.1627 e 1628 rappresentavano il punto di arrivo di una tradizione millenaria, non a casa riprendevano il codice di Napoleone del 1804 ed addirittura la tradizione giuridica romana. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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