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Il contratto collettivo post costituzionale

IL CONTRATTO COLLETTIVO POST COSTITUZIONALE


La Costituzione immaginava i soggetti sindacali dotati di personalità giuridica, ma i sindacati non avevano accettato questo tipo di iter. Perciò dal punto di vista dei soggetti sindacali oggi la contrattazione collettiva viene negoziata da soggetti privati (associazioni private, non soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica). 
Venuto meno l’iter di certificazione, va da sé che il contratto non ha efficacia erga omnes: sono soggetti privati che fanno accordi che non possono valere per la generalità di appartenenti alla categoria. Quindi la contrattazione collettiva si esprime in un contesto normativo di taglio privatistico, infatti ha assunto la denominazione di “contratto collettivo di diritto comune”. Questo perché è un contratto disciplinato dal diritto civile, stipulato tra privati (come gli altri contratti che i privati possono sottoscrivere, con l’unica differenza che in questo caso i soggetti negoziali sono collettivi, quindi rappresentano una pluralità di interessi). Il tema della generalità dell’efficacia è rilevante e la Costituzione tende a realizzarlo, nella misura in cui i soggetti si sottopongano a controlli: controlli statali rifiutati dai soggetti sindacali, quindi i contratti sono contratti privati.
Questo contratto mostra diversi elementi di specialità, a partire dalla natura dei soggetti negoziali (che sono comunque collettivi).
Quindi chi vincolano questi contratto? Solo gli iscritti alle associazioni stipulanti. 

Quindi siamo in presenza di tre modelli di contrattazione, in stretto rapporto tra loro.
Ci sono stati tentativi di aggirare il testo costituzionale per aggirare la mancata attuazione dell’art. 39 Cost.
Alla fine degli anni ’50 la legge Vigorelli ha cercato di aggirare il problema della mancata attuazione dell’art. 39 Cost.
Negli anni successivi alla Cost. questo art. 39 non ha proiezione in una legge attuativa e il legislatore ha cercato di aggirare questa mancata attuazione allo scopo di perseguire una tutela al rapporto di lavoro.
La finalità dei contratti collettivi è quella di integrare la disciplina legale dei rapporti di lavoro e il fatto che l’art. 39 Cost. non venisse attuato poneva problemi di efficacia generalizzata della disciplina: il legislatore ha cercato di trovare un modo per giungere all’efficacia generalizzata dei contratti collettivi al di là di quanto previsto dal Codice civile per garantire un trattamento lavorativo migliore, attraverso la legge Vigorelli → veniva chiesto di presentare al Ministero i contratti collettivi stipulati e poi assumevano forza di legge (venivano convertiti in decreti). Il risultato era che il contratto assumeva un’efficacia generalizzata. Però nel momento in cui il legislatore cerca di reiterare questo meccanismo, stabilizzandolo (aggirando il problema delle difficoltà politiche che avevano impedito l’attuazione della norma), la Corte Costituzionale ha detto che non sarebbe stato possibile procedere perché si sarebbero aggirate delle norme.

Il contratto collettivo era un contratto nominato: gode di una disciplina specifica. Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di utilizzare queste norme.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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