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Il contratto di somministrazione di lavoro

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO


Secondo il contratto tipico standard i contraenti sono due, nel contratto di somministrazione di lavoro assistiamo ad un contratto di sdoppiamento della figura datoriale: il contratto viene stipulato con la società di somministrazione di lavoro (datore di lavoro formale), che poi somministra il lavoratore ad una società utilizzatrice della prestazione. L’obbligo retributivo grava sulla società utilizzatrice, in caso di inadempimento la legge prevede una responsabilità solidale della società di amministrazione di lavoro. 
Non tutte le società possono ambire ad una intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, devono avere una forma giuridica di s.r.l. e quindi un fondo patrimoniale che garantisca la solidità dell’impresa.
Si ha quindi un’obbligazione solidale della società (per i mancati pagamenti,..). Non tutte le società possono fare dell’intermediazione fra domanda e offerta di lavoro un business: solo quelle che dal punto di vista finanziario (società di capitali) sono in grado di garantire un certo trattamento economico).

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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