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Il lavoro delle donne e dei minori. La tutela differenziata e la parità di trattamento

Il lavoratore, in linee generali, è il più delle volte tutelato per la propria condizione di sottoprotezione sociale e di parte contrattualmente debole. Oltre a questa forma di tutela apprestata a tutti i lavoratori, il legislatore, tanto nel codice quanto nella costituzione, si preoccupa poi di due categorie di soggetti: i minori e le donne. La tutela apprestata, in tal caso, deriva sia dalla volontà di salvaguardare la persona fisica e la personalità morale del minore e della donna, sia dalla volontà di non attuare alcuna discriminazione, sia sotto il punto di vista del trattamento, sia sotto il profilo retributivo. 
L'art.37 della Costituzione, norma dotata di efficacia precettiva immediata, prevede una tutela assoluta delle due categorie in questione, sancendo non solo la parità di trattamento e la fissazione della soglia di età lavorativa, ma salvaguardando le qualità personali di questi lavoratori. Ciò comporta che il datore di lavoro potrà di certo applicare trattamenti differenziati per minori e donne, ma solo a loro vantaggio, essendo impossibile discriminare negativamente le categorie.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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