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Il procedimento di formazione del contratto di lavoro

Il procedimento di formazione del contratto di lavoro è identico a quello previsto per tutti i contratti: occorre l’accordo tra le parti e la formazione del contratto si attua nel momento in cui vi è l’incontro tra la proposta e l’accettazione. Per quanto concerne il momento del perfezionamento, il contratto di lavoro si configura come un contratto di adesione particolare: se per la generalità dei contratti di adesione è previsto che la parte contrattualmente forte determini le condizione e la controparte le accetti, per il contratto di lavoro le condizioni generali sono predisposte bilateralmente dall’autonomia collettiva, alla quale l’autonomia individuale può sostituirsi solo per includere condizioni maggiormente favorevoli al lavoratore. 
Per quanto concerne, inoltre, la forma ed il consenso, va sottolineato quanto questi due elementi siano imbrigliati nei limiti imposti dalla legge per la tutela del lavoratore. Vige pur sempre il principio della libertà di forma, ma spesso è il legislatore a prevedere che per uno svariato numero di contratti di lavoro sia prevista la forma scritta ad substantiam (sotto pena di nullità qualora non sia rispettata): è il caso dei contratti che appongono un termine o comunque elementi particolari al contratto, e quindi stiamo parlando dei contratti a progetto, dei contratti d’inserimento, di formazione. Per altri contratti è prevista la forma scritta ad probationem (quindi ai fini processuali e di prova dell’atto), ed è il caso dei contratti di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a tempo parziale. 
Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo, entro trenta giorni dall’assunzione, di comunicare al prestatore di lavoro le principali condizioni applicabili al contratto (identità delle parti, luogo di lavoro, qualifica del lavoratore ecc), all’interno della lettera d’assunzione o in altro documento separato. 
Altro aspetto da sottolineare è inerente alla manifestazione del consenso: il momento attuativo dell’esecuzione del contratto è sicuramente di gran lunga più rilevante rispetto al momento genetico della formazione, non solo perché serve a qualificare (come detto nel precedente capitolo) il lavoro come autonomo o subordinato, ma soprattutto perché funge da comportamento concludente che manifesta e da prova dell’esistenza del contratto e della volontà reale delle parti. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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