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Indennità per causa di morte

L'art. 2122 c.c. prevede che in caso di morte del lavoratore, il t.f.r. sino ad allora maturato deve essere corrisposto ai superstiti del lavoratore: coniuge, figli e, se viventi a suo carico, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, dipendentemente dal bisogno di ciascuno. Insieme ad esso va corrisposta anche una somma PARI all'indennità di mancato preavviso. 
Un orientamento recente della dottrina e della giurisprudenza ha previsto che tali somme siano corrisposte a titolo di successione, ed una prova è data dal fatto che il lavoratore può nel testamento specificare come vadano attribuite in caso di mancanza dei soggetti aventi diritto, e non iure proprio ai soggetti indicati dall'art. 2122 c.c., come invece credeva una parte della dottrina e la stessa giurisprudenza in precedenza. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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