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Ipotesi di nullità del licenziamento

Ipotesi di nullità del licenziamento

Sono nulli, secondo la legge, il licenziamento adottato per motivi discriminatori, per causa di matrimonio e quello delle lavoratrici madri. Si ha licenziamento discriminatorio nel momento in cui il recesso unilaterale del datore di lavoro sia dovuto a ragioni di razza, lingua, handicap, sesso, religione o appartenenza ai sindacati, indipendentemente dalla motivazione adottata. In tali casi è sempre applicabile la tutela reale (reintegro e risarcimento), ed a tali casi è equiparato il licenziamento per ritorsione, ossia in base a comportamenti sgraditi al datore. Anche i licenziamento per matrimonio è nullo, essendo già inapplicabili ad un contratto lavorativo clausole di nubilato: esso è nullo se intimato dal giorno delle pubblicazioni inerenti il matrimonio sino ad un anno dopo lo stesso, anche se il datore di lavoro ha la possibilità di dimostrare che ricorra una delle condizioni, legittimanti il licenziamento, previste per la lavoratrice gestante o puerpera. Anche le dimissioni della lavoratrice presentate in tal periodo, se non confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro, sono nulle. Sono nulli, inoltre, i licenziamenti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che abbiano ad oggetto proprio la condizione di genitore. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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