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Ipotesi di ricorso alla somministrazione di lavoro

Il D.Lgs.276/2003, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L.30/2003 (Legge Biagi), ha abrogato definitivamente la L.1369/1960 inerente il divieto di intermediazione ed interposizione, nonché gli artt.1 al 11 della L.196/1997 in tema di lavoro interinale, introducendo una nuova disciplina normativa in tema di somministrazione del lavoro. 
Essa permette ad agenzie per il lavoro, autorizzate dal Ministero del Lavoro in base a requisiti di professionalità ed affidabilità e distinte tra agenzie abilitate alla somministrazione a tempo determinato ed agenzie abilitate alla somministrazione a tempo indeterminato, di esercitare l'attività di somministrazione. 
La somministrazione a tempo determinato, unica ipotesi possibile in caso di pubbliche amministrazioni, è consentita solo in caso di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art.20 comma 4). Limiti quantitativi a questo tipo di somministrazione possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi. 
La somministrazione a tempo indeterminato (art.20 comma 3) è consentita nei casi TASSATIVAMENTE elencati dalla legge, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo: 
Per servizi di consulenza/assistenza nel settore informatico; 
Per servizi di custodia, portineria e pulizia; 
Per servizi di trasporto persone, merci e macchine da e per lo stabilimento; 
Per la gestione di parchi, biblioteche, musei, archivi, magazzini; 
Per attività di consulenza direzionale, ricerca e selezione del personale, gestione dello stesso, programmazione delle risorse; 
Per attività di marketing, analisi del mercato; 
Per la gestione di call-center; 
Per l'avvio di iniziative imprenditoriali previste dall'Unione Europea in zone ad alta disoccupazione; 
Per costruzioni edilizie in stabilimenti, per installazioni/smontaggio di macchinari ed impianti, per particolari attività produttive legate all'edilizia e cantieristica navale; 
Altre ipotesi contemplate da contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi. 

La somministrazione, sia essa a tempo determinato o indeterminato, è vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero, per imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, per lavoratori adibiti ad unità produttive interessate da licenziamenti collettivi o da intervento della CIG.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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