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L'oggettiva impossibilità temporanea della prestazione lavorativa

Oltre che dalla volontà dell'imprenditore a non cooperare per l'esecuzione della prestazione lavorativa, la sospensione dell'attività aziendale può dipendere anche da fatti direttamente o indirettamente riconducibili all'organizzazione produttiva dell'impresa, ma non imputabili all'imprenditore (cause di natura tecnico-funzionale, mancanza di energia, interruzione del funzionamento di macchinari ecc). In questo caso si determina la sospensione del rapporto che per gli operai significa mancanza di retribuzione, mentre per gli impiegati significa o continuare a recepire la retribuzione, o risoluzione del contratto ad opera dell'imprenditore. Le sospensioni di breve durata (soste), invece, sono disciplinate dai contratti collettivi: il datore è obbligato a retribuirle nel limite di due ore giornaliere, ma sorpassato tale limite può mettere in libertà i lavoratori, non dovendogli alcuna retribuzione. 
La mancanza di retribuzione in tutti questi casi dovuti alla sospensione del rapporto, può, ovviamente, essere ovviata tramite il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (la vedremo nel lontano capitolo XII). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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