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La clausola del Favor e la clausola di non regresso

Importanti sono poi due clausole inerenti l'applicazione dei diritto comunitario: la clausola del FAVOR, la quale prevede che in caso di applicazione di una normativa comunitaria, uno Stato membro che intenda applicare una disciplina diversa che attui un maggior livello di protezione, può liberamente farlo; e la clausola di NON REGRESSO, la quale prevede che l'attuazione di una direttiva comunitaria non possa in alcun modo costringere uno Stato membro all'attuazione, qualora lo stesso possegga già una disciplina che garantisce un uguale o maggiore livello di protezione. 
Va segnalato, infine, che inizialmente molte materie inerenti il diritto del lavoro non erano incluse nelle competenze dell'Unione: retribuzioni, diritto di associazione, diritto di sciopero, di serrata ed altri. La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 avrebbe rappresentato un buon punto nel processo di integrazione della materia a livello comunitario, se non ci fosse stata l'opposizione da parte del Regno Unito, la quale ha escluso una diretta efficacia vincolante dell'atto. Il progetto di Costituzione Europea avrebbe dovuto riprodurre fedelmente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata nel 2000, ma il fallimento del processo costituzionale europeo ha portato al Trattato di Lisbona del 2007, che come ben sappiamo ha riconosciuto il suddetto documento, ma non lo ha riprodotto fedelmente, evitando così di attribuirgli una efficacia giuridica vincolante. 
N.B. il libro non è al corrente del definitivo abbandono del progetto di costituzione, essendosi fermato all'anno 2006. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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