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Legge Biagi: estinzione del contratto e preavviso art. 67

LEGGE BIAGI: ESTINZIONE DEL CONTRATTO E PREAVVISO ART. 67


Comma 1: i contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.

Comma 2: le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. 

Questa norma è stata rimaneggiata dalla legge Fornero perché si è passati da un regime di sostanziale libera recidività (possibilità per entrambe le parti di recedere salvo preavviso) all’ambito della disciplina del lavoro autonomo.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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