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Legge n.247/2007: lavoro a tempo determinato

La L.247/2007 ha modificato notevolmente la normativa in materia di lavoro a tempo determinato contenuta nel D.Lgs.368/2001. Oggi è previsto che, in presenza di più contratti a termine ed indipendentemente da quale sia l'arco di tempo trascorso tra i vari contratti, qualora il rapporto nel complesso superi i 36 mesi non è ammessa alcuna reiterazione ed il rapporto stesso diviene a tempo indeterminato. Un ulteriore contratto a termine può essere stipulato solo dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro con l'assistenza di un rappresentante sindacale che coadiuvi il lavoratore. La durata massima sarà stabilita da "avvisi comuni" adottati dalle parti sociali. Sono esclusi dal limite di 36 mesi le attività stagionali e quelle eventualmente individuate dai contratti collettivi nazionali e dagli avvisi comuni, nonché i dirigenti (ai quali la disciplina sul contratto a termine non si applica) ed i contratti somministrazione a tempo determinato, di apprendistato e quelli con finalità formative. 
Altre modifiche sono state previste per ciò che concerne il diritto di precedenza dei lavoratori a tempo determinato: è previsto che essi, qualora abbiano lavorato per almeno 6 mesi, hanno precedenza nelle assunzione a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi dall'imprenditore. Stesso diritto hanno i prestatori di lavoro di attività stagionali. La volontà di esercitare il diritto di precedenza deve essere comunicata entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto nel caso di assunzioni a tempo indeterminato ed entro 3 mesi nel caso di attività stagionali. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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