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Limiti sostanziali e procedurali al potere disciplinare dell'imprenditore

Fino ad ora abbiamo analizzato quelli che sono i poteri dell’imprenditore nei confronti del prestatore di lavoro sotto il profilo codicistico. Lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) contiene al suo interno tutta una serie di norme che vanno ad integrare quanto abbiamo detto fino ad ora, tutelando in maniera più dettagliata la libertà e la dignità del lavoratore ed introducendo notevoli limiti al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. 
Partiamo dai limiti imposti al potere disciplinare, previsti dall’art.7 dello statuto. In un luogo accessibile a tutti all’interno dell’impresa, deve essere esposto un “regolamento disciplinare” contenente le possibili infrazioni, le sanzioni e le procedure di contestazione (si osserva il principio “nulla poena sine lege”). Inoltre prima di impartire una sanzione disciplinare a carico del lavoratore, il datore di lavoro deve contestare l’addebito dell’infrazione e permettere al lavoratore di difendersi. Inoltre per quanto concerne le infrazioni, solo il licenziamento può comportare un mutamento definitivo del rapporto; sono perciò escluse retrocessioni o trasferimenti punitivi (anche se i trasferimenti per incompatibilità ambientale sono talvolta previsti). La sospensione disciplinare dal lavoro e della retribuzione non può durare, inoltre, per più di 10 giorni (può essere disposta anche la sospensione cautelare per eventuali accertamenti sull’infrazione, la quale può essere con o senza retribuzione). La multa irrogabile dall’impresa può essere pari all’ammontare di 4 ore della retribuzione base. Tutti i provvedimenti (escluso il rimprovero verbale) possono essere applicati solo dopo 5 giorni dalla contestazione scritta di cui sopra. Entro i 20 giorni successivi il lavoratore può impugnare davanti ad un collegio di conciliazione ed arbitrato il provvedimento disciplinare. Particolare attenzione merita anche la recidiva, che si ha nel momento in cui un soggetto attua nuovamente lo stesso comportamento proibito che aveva attuato precedentemente e per cui era stato sanzionato a livello disciplinare: non si può tener conto di una sanzione disciplinare una volta trascorsi 2 anni dalla sua applicazione (se ne può, però, tener conto se occorre un’analisi completa del soggetto e della sua carriera lavorativa nell’impresa). 
Limiti al potere di controllo: controlli per la salvaguardia del patrimonio aziendale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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