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Nozione di reddito da lavoro dipendente a fini contributivi

La retribuzione, oltre a rappresentare l'obbligazione corrispettiva rispetto all'attività lavorativa, è considerata dalla legge come base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e come reddito imponibile ai fini fiscali. Il vecchio art.12 della L.153/1969 considerava come “retribuzione ai fini previdenziali” tutto ciò che veniva corrisposto dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso. Il D.Lgs. 317/1997 ha riformulato l'art.12, prevedendo la definizione di “reddito da lavoro dipendente a fini contributivi”, identica alla definizione per fini fiscali dello stesso decreto che, oltre a modificare la L. 153/1969, ha modificato anche il TU delle imposte sui redditi. Per reddito da lavoro dipendente non s'intendono più le sole somme previste come corrispettivo dell'attività lavorativa, ma anche quelle percepite dal prestatore a qualsiasi titolo da parte del datore di lavoro. Sono escluse dalla tassazione fiscale e dai fini previdenziali, le somme erogate a titolo di Trattamento di fine rapporto (TFR) e quelle erogate per incentivare l'esodo di un lavoratore.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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