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Oneri economici posti a carico delle imprese in caso di riduzione del personale

Il datore di lavoro che opti per una riduzione del personale e che sia soggetto alla disciplina della CIGS va incontro ad oneri economici sostanziosi, ossia al c.d. "contributo di mobilità". Per ogni lavoratore licenziato secondo la procedura descritta dall'art.4 L.223/1991 (collocamento in mobilità), l'impresa deve corrispondere all'INPS, in 30 rate mensili, un contributo pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità; deve corrispondere, invece, un contributo pari a 9 volte qualora abbia eseguito i licenziamenti secondo l'art.24 della L.223 (licenziamento collettivo per riduzione di personale). Quindi, come possiamo notare, viene incentivato il ricorso alla CIGSS, proprio per una maggior tutela dei lavoratori. Nel caso in cui ci sia stato un accordo sindacale, gli oneri sono ridotti ad una somma pari a 3 volte il trattamento di mobilità; l'imprenditore ha diritto ad una riduzione degli oneri anche qualora si sia attivato per cercare occasioni di lavoro per i lavoratori licenziati. Dalla somma complessiva da versare all'INPS, inoltre, l'imprenditore può detrarre l'anticipazione (una mensilità del trattamento massimo di CIGS per ogni lavoratore) versata prima della comunicazione dell'attivazione della procedura di mobilità, che recupererà, tra l'altro, qualora rinunci alla mobilità o licenzi meno persone. 
L'imprenditore vede aggravarsi l'onere a proprio carico qualora il collocamento in mobilità avvenga tra la fine del 12esimo mese dalla concessione della CIG e la fine del 12esimo mese successivo al completamento del programma di risanamento (l'importo viene maggiorato del 5% per ogni mese di ritardo). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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