Skip to content

Parità tra i sessi e speciali occasioni di tutela delle donne

Il passaggio dalla L.1204/1971 all'attuale disciplina ha quindi posto sullo stesso piano, per ciò che attiene ai figli, il padre e la madre. Il genitore di sesso maschile, infatti, non è più visto come accessorio nella cura della prole, ma come soggetto che si occupa dei figli al pari della madre. 
Le recenti discipline di matrice comunitaria, inoltre, hanno rafforzato la tutela della madre in relazione ai lavori pericolosi ed al lavoro diurno, che può essere legittimamente rifiutato dalla stessa. 
Abbiamo visto come la L.903/1977 abbia inciso notevolmente sulla parificazione tra uomini e donne all'interno della disciplina legislativa. A tale legge, però, non sono seguiti effetti nel mondo reale del lavoro altrettanto significativi, tanto che si è reso necessario l'intervento del legislatore, il quale ha modificato la 903 con la L.125/1991. Il problema da risolvere è quello della sottorappresentazione delle donne, il quale si pone nel momento in cui in un ambiente lavorativo la percentuale di donne al lavoro non corrisponde alla percentuale di donne nel mercato del lavoro che abbiano quei requisiti professionali. Per risolvere tale problema, sono state promosse delle misure apposite, note come “azioni positive”. La donna lavoratrice in realtà non ha alcuna pretesa, in quanto le azioni positive rappresentano una facoltà incentivata del datore di lavoro, non un obbligo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra l'altro, ha chiarito come tutte queste normative a favore della donna non debbano finire con la discriminazione dell'uomo nell'accesso ai posti di lavoro, ossia non si deve attuare una discriminazione al contrario pur di favorire a tutti i costi la donna. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.