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Specialità del rapporto di lavoro a tempo parziale e ruolo della contrattazione collettiva

Il rapporto di lavoro part-time si configura come un rapporto speciale, volto a rispondere all'esigenza di flessibilità dei datori di lavoro con la forza-lavoro disponibile a lavorare ad orario ridotto. Si tratta, quindi, di un rapporto che garantisce la crescita occupazionale. 
In precedenza un ruolo di riferimento era detenuto dalla contrattazione collettiva, che avrebbe dovuto, nell'interesse generale, derogare ed integrare la normativa in materia. Il decreto 276/2003 sembra non avere riconosciuto un tal ruolo all'autonomia collettiva, ponendo in risalto l'autonomia individuale. 
INTEGRAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO: mentre in precedenza abbiamo detto che l'autonomia individuale poteva introdurre clausole elastiche e flessibili, la L.247/2007 ha previsto che tale introduzione non sia più consentita in assenza di una disciplina collettiva. Il periodo di preavviso dato al lavoratore in funzione dell'aumento della durata della prestazione o della diversa collocazione temporale della stessa viene aumentato da 2 a 5 giorni lavorativi. 
Il lavoratore che da rapporto a tempo pieno sia passato al rapporto a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno, SENZA CHE SIA UN ACCORDO INDIVIDUALE A DOVER PREVEDERE TALE DIRITTO. 
Infine, anche ai lavoratori del settore pubblico affetti da patologie oncologiche è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, salvo tornare automaticamente al lavoro a tempo pieno su richiesta dello stesso soggetto.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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