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Art. 187 ter comma 3 tuf

L’articolo 187 ter comma 3 TUF punisce con la sanzione amministrativa chiunque pone in essere:
a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, domanda o prezzo degli strumenti finanziari;
b) operazioni o ordini di compravendita che consentano tramite l’azione di una o più persone agenti di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni o ordini di compravendita utilizzanti artifizi o ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorivianti in merito all’offerta, domanda o prezzo degli strumenti finanziari.
Quanto alle sanzioni amministrative, il 187 ter prevede un’ammenda di minimo di 100.000 euro e un max di 25 milioni di euro. Il comma 2 di tale articolo detta una disciplina specifica per i giornalisti stabilendo che nel caso operino nell’ex della loro attività professionale, la diffusione delle info deve essere valutata alla stregua del codice di autoregolamentazione professionale. Non è assoggettabile a sanzioni amministrative chi dimostri di aver agito x motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. Circa le prassi ammesse, la CONSOB decide sull’ammissibilità o meno della prassi con una deliberazione motivata, dopo aver acquisito pareri rilasciati da organi competenti. Il comma 6 articolo 187 ter attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta o sentita la CONSOB, la facoltà di individuare con proprio regolamento e in conformità della direttiva 2003/6/CEE, fattispecie di manipolazione del mercato ulteriori.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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