Skip to content

Art. 64 Tuf, organizzazione e funzionamento dei mercati

Art. 64 Tuf, organizzazione e funzionamento dei mercati


L’organizzazione e il funzionamento dei mercati sono disciplinati dall’articolo 64 TUF; la società di gestione del mercato deve svolgere una serie di attività:
a) predisposizione strutture e fornitura dei servizi del mercato, determinazione dei corrispettivi dovuti alla società,
b) adozione di tutti gli atti necessari al buon funzionamento del mercato, adozione disposizioni e atti necessari a prevedere/identificare abusi di mercato;
c) adozione provvedimenti di ammissione, esclusione e sospensione strumenti finanziari dal mercato e operatori dalle negoziazioni
d) comunicazione a CONSOB delle violazioni del regolamento del mercato;
e) svolgimento di altri compiti eventualmente affidatele dalla CONSOB.
La società di gestione deve comunicare immediatamente alla CONSOB tutte le decisioni riguardanti l’ammissione di strumenti finanziari e operatori, nonché l’esclusione e la sospensione dei medesimi dal mercato; entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, la CONSOB può vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione ed esclusione, revocare una decisione di sospensione, o richiedere alla società di gestione l’esclusione o sospensione di strumenti e operatori. I provvedimenti di ammissione, esclusione e sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione possono essere adottati direttamente anche dalla CONSOB alla quale spetta pure il compito di determinare le modifiche del regolamento del mercato, al fine di rispettare le finalità di vigilanza.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.