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Articolo 114 comma 4 tuf


L’informazione al mercato deve essere tempestiva; all’articolo 114 comma 4 TUF alcuni casi in cui la diffusione delle info da parte dei soggetti obbligati può essere ritardata: uniformandosi alle due direttive Market Abuse di I e II livello, il Regolamento Emittenti lo consente quando vi sia un legittimo interesse a farlo, nell’articolo 66 bis del regolamento emittenti, due ipotesi:
a) notizie la cui diffusione può compromettere la realizzazione di un’operazione da parte dell’emittente;
b) notizie che possono dar luogo per ragioni oggettive a valutazioni non corrette da parte del pubblico.
I soggetti obbligati che intendono avvalersi della clausola di ritardo della diffusione delle info devono comunicarlo alla CONSOB, ove questa richieda di diffonderle subito, i soggetti obbligati possono opporre un motivato reclamo ex articolo 114 comma 6, dimostrando che dalla diffusione deriverebbe un grave danno e in tal caso gli obblighi di comunicazione sono sospesi.
La comunicazione finanziaria obbligatoria riguardante le società(mandatory disclosure), è classificabile in base alla tempistica di comunicazione al pubblico in obblighi di info continua, occasionale o episodica e periodica. L’informativa continua riguarda l’obbligo di comunicazione al pubblico delle notizie riguardanti eventi idonei a influenzare l’andamento dei corsi dei propri strumenti finanziari quotati, studi e analisi effettuati da intermediari autorizzati ed emittenti aventi ad oggetto gli strumenti stessi. Dato che il prezzo di uno strumento finanziario dipende dalla valorizzazione attuale dei CF futuri relativi all’emittente, stimati dal mercato sulla base delle info disponibili, il continuo aggiornamento delle info riveste un ruolo fondamentale nel processo di valutazione dei titoli. Articolo 114 comma 1 TUF: emittenti quotati e soggetti che li controllano comunicano al pubblico senza indugio le info privilegiate che li riguardano. Articolo 181 TUF: per info privilegiata si intende un’info di carattere preciso, non resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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