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Definizione di finanza di progetto

Definizione di finanza di progetto

Individua una tecnica di finanziamento in cui le condizioni per l’erogazione di un finanziamento a una iniziativa economica sono rappresentate unicamente dalle prospettive reddituali legate a quello specifico progetto imprenditoriale: la valutazione se concedere o meno un finanziamento è concentrata sulla validità del progetto tecnico, economico e finanziario, e non al complesso di condizioni patrimoniali e reddituali del soggetto beneficiante del finanziamento. La finanza di progetto può essere impiegata x la realizzazione di opere pubbliche(tratto autostradale) e private(realizzazione di un complesso sportivo) e strutture produttive(centro commerciale). All’origine dell’operazione vi è un promotore, che individua l’oggetto dell’intervento, ne fa una valutazione preliminare di redditività e lo propone in forma di progetto di massima a: soggetti finanziari perché ne verifichino la fattibilità finanziaria e individuino l’articolazione delle fonti di finanziamento; ai soggetti realizzatori perché approfondiscano le condizioni di fattibilità tecnica; alla o alle PA da cui dipende l’approvazione del progetto o il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione.  Quando tutti i diversi tipi di soggetti coinvolti nell’operazione esprimono valutazioni positive convergenti si passa alla fase successiva caratterizzata da tre messe a punto:
tecnica con la redazione di un progetto esecutivo;
economico-finanziaria con la definizione puntuale di tutti gli elementi dell’operazione;
amministrativa con l’avvio e conclusione di tutti i procedimenti amministrativi necessari.
Conclusa positivamente questa seconda fase si passa alla costituzione di una società di progetto, che diventa il centro di gravità finanziario e giuridico della fase realizzativa. I rapporti tra tutti i tipi di soggetti coinvolti nell’operazione sono disciplinati da una rete di contratti bilaterali o multilaterali, così come i rapporti con le PA sono disciplinati da atti pubblici contrattuali, le convenzioni, in cui sono precisate le rispettive obbligazioni(di realizzare correttamente il progetto e gestire le opere con le modalità concordate e simmetricamente, agevolare la realizzazione mediante tutti i collaudi o autorizzazioni all’inizio dell’attività): Si aggiungono delle varianti sul versante finanziario perché i finanziatori o le società di progetto, possono emettere obbligazioni per raccogliere da investitori istituzionali le risorse finanziarie e quindi sono necessari altri contratti per disciplinare questi ulteriori rapporti.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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