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Il decreto Euro e la demateralizzazione

Il decreto Euro e la demateralizzazione

Manca uno strumento di intervento immediato ove si pongano problemi urgenti nella prestazione del servizio, problemi non sempre risolvibili mediante l’imposizione dalla CONSOB di compiere gli atti ritenuti necessari per l’ordinata prestazione del servizio(articolo 82 comma 1). L’articolo 82 comma 1 TUF affida a BDI e CONSOB l’esercizio della vigilanza sulla SGA, la ripartizione dei compiti tra le due deve essere coerente col criterio generale di riparto(articolo 5 TUF). L’articolo 83 TUF disciplina lo scioglimento dal Ministero dell’economia della SGA in caso di accertate gravi irregolarità. La dematerializzazione ha avuto applicazione dal decreto Euro, la riforma del diritto societario nel 2003 ha dato un’ulteriore spinta alla dematerializzazione: l’articolo 2370 cc ha introdotto la certificazione del diritto di rappresentare le azioni in assemblea da intermediario a emittente(oltre alla dematerializzazione telematica); se l’intermediario omette di fare la comunicazione o sbaglia nell’effettuarla, il socio può intentare un’azione risarcitoria quando tale errore gli abbiano impedito di partecipare all’assemblea. Ai titoli dematerializzati si applicano le tutele previste per i titoli di credito: articolo 1994 cc, non è soggetto ad azione di rivendica l’acquirente in buona fede della registrazione dell’acquisto di uno strumento finanziario.
Perfezionata la fase di compravendita e dopo la validazione dai sistemi informatici, ha avvio la fase di liquidazione(clearing) finalizzata alla determinazione delle obbligazioni reciproche dei partecipanti al sistema: questa fase può essere gestita da un apposito soggetto(clearing house) o dal settlement, soggetto che gestisce direttamente la fase di regolamento/scambio di titoli e contante. I rappresentanti aziendali e partecipanti al capitale di tali società devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dall’articolo 80 TUF per gli esponenti delle SGA. La liquidazione e regolamento di uno strumento finanziario negoziato su un mercato a pronti possono avvenire contestualmente o anche in un momento differito nel tempo. (liquidazione più o meno quotidiana: in Italia un meccanismo di rolling settlement prevede che ogni giorno siano regolati i contratti stipulati un determinato numero di giorni prima). La liquidazione può avvenire su base lorda(per ogni singola operazione) o su base netta(compensazione posizioni in acquisto e vendita di ogni partecipante con la determinazione di un saldo di ogni operatore nei confronti del sistema, per ogni strumento negoziato in un certo arco temporale, e con riferimento a ciascuno giorno di liquidazione). I sistemi di liquidazione più evoluti prevedono cicli di liquidazione sia netta che lorda.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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