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Il potere di controllo sui mercati

Il potere di controllo sui mercati


La maggior parte dei poteri di controllo sui mercati e su società di gestione  spetta alla CONSOB, molti compiti di vigilanza spettano anche a BDI.  Il controllo è esercitato sulla società di gestione preventivamente(in sede di autorizzazione articolo63 TUF) e successivamente(articolo 73 comma 3),analogamente per quanto riguarda i mercati(preventivi mediante l’autorizzazione e successivi, con la finalità di assicurare la conformità del regolamento alla disciplina comunitaria, l’idoneità a garantire la trasparenza del mercato, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori). La potestà di controllo attribuita alla CONSOB non si limita al solo regolamento  ma anche al complesso della sua attività. Gli strumenti della vigilanza sulla società di gestione sono previsti nell’articolo 74 comam 2 TUF, e sono indiretti in quanto hanno ad oggetto la verifica dell’operato della società di gestione :
vigilanza informativa(richiesta di comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti);
vigilanza ispettiva(esecuzione di ispezioni e richiesta di esibizione di atti e documenti);
vigilanza conformativa o correttiva.
La CONSOB ha anche poteri di intervento diretto su operatori(articolo 73 comma 3 TUF): in caso di urgenza e necessità deve adottare i provvedimenti necessari al perseguimento delle finalità di vigilanza anche, ove occorra, in sostituzione della società di gestione. Provvedimenti straordinari in presenza di situazioni particolari che possano pregiudicare il regolare funzionamento dei mercati, articolo 75 TUF:
1) scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione con l’adozione di una gestione commissariale;
2) revoca autorizzazione all’esercizio del mercato regolamentato con eventuale liquidazione della società.
1) è disposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Consob, in caso di società di gestione di mercati all’ingrosso di titoli di stato spetta a BDI, qualora ricorra un tra i seguenti presupposti: gravi irregolarità nella gestione del mercato, gravi irregolarità nell’amministrazione della società, comunque quando lo richieda la tutela degli investitori.


Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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