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Il principio della continuità del controllo nella società di revisione

Il principio della continuità del controllo nella società di revisione

La società di revisione contabile deve (articolo 155 comma 1 TUF) a)verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità della società che le ha conferito l’incarico: il principio della continuità del controllo risponde a esigenze operative delle società di revisione, esigenze implicanti l’espletamento di controlli ricorrenti durante l’esercizio, la frequenza delle verifiche deve essere normalmente trimestrale e in presenza di operazioni particolarmente significative o rischiose e di irregolarità rilvate e non tempestivamente corrette, possono rendersi necessarie anche verifiche a intervalli temporali più brevi; b) la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; ex post la corrispondenza del bilancio d’esercizio e del consolidato alle risultanze delle scritture contabili. I compiti del punto b) comprendono l’acquisizione di riscontri sui saldi significativi di bilancio e l’ottenimento di conferme dei saldi da terzi(clienti, fornitori, banche, ecc). La società di revisione ha il diritto di ottenere dagli amministratori della società soggetta a controllo, documenti e notizie utili alla revisione e il potere di procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli. La società di revisione deve informare tempestivamente la CONSOB dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento della sua attività: è censurabile per la CONSOB un fatto irregolare o illecito compiuto da persone o organi della società derivante da deviazioni dalla norma giuridica o statutaria che abbia un effetto rilevante ai fini del bilancio. Le informazioni concernenti l’attività svolta devono essere riportate dalla società di revisione nel libro della revisione tenuto presso la sede della società conferente l’incarico, in cui devono essere annotati per ogni esercizio: risutlato degli accertamenti, ispezioni e dei controlli effettuati; le considerazioni formulate ai fini dell’espressione del giudizio sui bilanci; le info più significative acquisite dagli organi sociali e quelle scambiate col collegio sindacale; i fatti censurabili non appena riscontrati; informazioni rese e documentazione trasmessa ad autorità di controllo. Il regime della responsabilità applicabile alle società di revisione è quello previsto dall’articolo 2407 cc per il collegio sindacale. Il responsabile della revisione(socio o amministratore della società di revisione che sottoscrive il giudizio sul bilancio) e i dipendenti che han svolto l’attività di revisione contabile sono responsabili in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti verso la società che ha conferito l’incarico(responsabilità contrattuale) e verso i terzi danneggiati(responsabilità extracontrattuale).

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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