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I segni distintivi dell’impresa



Ciascun imprenditore utilizza di regola uno o più fattori di individuazione, uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti.
La ditta, l’insegna ed il marchio sono i tre principali segni distintivi dell’imprenditore. La ditta contraddistingue la persona dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività di impresa (nome commerciale). L’insegna individua i locali in cui l’attività di impresa è esercitata. Il marchio individua e distingue i beni o i servizi prodotti.
Favoriscono la formazione ed il mantenimento della clientela in quanto consentono al pubblico ed in particolare ai consumatori di distinguere fra i vari operatori economici e di effettuare scelte consapevoli.
Principi ispiratori comuni, espressione e riflesso della funzione omogenea dei segni distintivi e dell’identità degli interessi coinvolti:
L’imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi. È tenuto però a rispettare determinate regole, volte a evitare inganno e confusione sul mercato: verità, novità e capacità distintiva.
L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo dei propri segni distintivi. Un diritto non assoluto, ma relativo e strumentale alla realizzazione della funzione distintiva rispetto agli imprenditore concorrenti.
L’imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi.

Il carattere relativo e funzionale della tutela rende controverso se i segni distintivi possano essere inquadrati nella categoria dei beni immateriali e, quindi, se si possa parlare di un vero e proprio diritto di proprietà su un bene immateriale.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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