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Inizio e fine dell’impresa



La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore commerciale.
Che si diventi imprenditori con l’effettivo esercizio e solo con l’effettivo esercizio è principio pacifico per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati il cui scopo istituzionale non è lo svolgimento di attività di impresa.
Le società acquisterebbero la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione e quindi prima ed indipendentemente dall’effettivo inizio dell’attività produttiva.
Per le società lo svolgimento di attività di impresa costituisce la ragione stessa della loro costituzione e ciò rende superfluo l’accertamento del concreto inizio dell’attività programmata.
L’art. 2082 ricollega l’acquisto della qualità di imprenditore all’esercizio e non alla mera intenzione di esercitare attività di impresa.
Il principio dell’effettività, perciò, può e deve trovare applicazione anche per le società.

Distinguere a seconda che il compimento di atti tipici di impresa (produzione o scambio di beni o servizi) sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibili.
In mancanza di tale fase preparatoria, solo la ripetizione nel tempo di atti di impresa omogenei e funzionalmente coordinati renderà certo che non si tratta di atti occasionali, bensì di attività professionalmente esercitata.
Quando invece venga preventivamente creata una stabile organizzazione aziendale, anche un solo atto di esercizio sarà sufficiente per affermare che l’attività è iniziata. La stabile organizzazione è già di per sé indice non equivoco di attività professionale.
Contrapposizione fra atti di organizzazione e atti dell’organizzazione: i primi avrebbero sempre carattere preimprenditoriale e solo i secondi segnerebbero l’inizio dell’impresa.
Anche gli atti di organizzazione sono atti di impresa e possono essere equiparati agli atti di gestione non preceduti da una fase organizzativa. Anche gli atti di organizzazione determineranno l’acquisto della qualità di imprenditore e l’esposizione al fallimento quando, per il loro numero e/o per la loro significatività, manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo, sia pure non ancora realizzato.
Un singolo atto di organizzazione non sarà di regola sufficiente perché una persona fisica diventi imprenditore. Ed anche più atti potrebbero non bastare, se inespressivi o non coordinati funzionalmente. La valutazione in fatto può essere invece diversa quando gli stessi atti vengono compiuti da una società, organismo di durata programmato per lo svolgimento di una determinata attività di impresa. Anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale, soprattutto se particolarmente qualificato, potrà essere sufficiente per affermare che l’attività di impresa è iniziata.

Anche la fine dell’impresa è dominata dal principio di effettività: la qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività.
L’esatta determinazione del giorno di cessazione dell’attività di impresa ha particolare rilievo per l’imprenditore commerciale. L’art. 10 legge fall. Prevede che lo stesso può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività.
La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione più o meno lunga, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti, definisce i rapporti pendenti.
La fase di liquidazione (regolata per le società ma non per l’imprenditore individuale) costituisce ancora esercizio dell’impresa e che perciò la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. La fase liquidativi potrà ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale, che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione. Non è però necessario, che siano stati completamente definiti i rapporti sorti durante l’esercizio dell’impresa; non è necessario cioè che siano stati riscossi tutti i crediti e siano pagati tutti i debiti relativi.
Chi ritiene che le società diventano imprenditori per effetto della sola costituzione, simmetricamente ritiene che esse perdono tale qualità solo con la cancellazione dal registro delle imprese; cancellazione che però presuppone non solo la disgregazione dell’azienda, ma anche l’integrale pagamento delle passività ad opera dei liquidatori e la definizione dei rapporti fra i soci.
Si verifica talvolta che dei creditori avanzino pretese dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il legislatore contempla l’ipotesi e dispone che di tali passività sopravvenute risponderanno gli ex soci (illimitatamente o limitatamente alla quota di liquidazione a seconda del tipo di società), nonché i liquidatori se il mancato pagamento è dovuto a loro colpa.
La Corte Costituzionale ha affermato ed imposto il principio che per le società l’anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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