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Accesso all’esercizio dei servizi di investimento


Art. 19 → “autorizzazione delle SIM”

La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa. 
Si può chiedere ulteriore documentazione e a quel punto si interrompe la scadenza dei 6 mesi e si proroga il tempo necessario.
Condizioni:
1. sia adottata la forma di società per azioni;
2. la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare"
; un SIM è facilmente riconoscibile perché appare sempre questa sigla;
3. la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; non solo deve avere la sede ma anche la gestione in Italia, dove vengono gestite le attività amministrative, dove sta il centro amministrativo perché l’autorità di vigilanza vuole relazionarsi semplicemente periodicamente e fare anche ispezioni;
4. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; mi riferisco al capitale sociale che è minimo 50 mila euro ma per le sim vale un requisito diverso, stabilito da Banca d’Italia. In più a seconda dei servizi di investimento che possono essere + o – rischiosi si ha un capitale minimo diverso;
5. vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa; presento una sorta di business plan che indichi quale sarà l’operatività quali clienti, strumenti finanziari, operazioni. Quanti addetti avrò, come saranno organizzati i miei uffici ecc. tutto questo deve essere illustrato in documenti e la valutazione ex ante deve essere di attendibilità dei numeri.
6. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13; idonei nel senso che gli amministratori ecc devono dimostrare un certo curriculum, abbiano tot anni di esperienza, requisiti di non essere legati con i soci, non avere condanne per certi tipi di reati.
7. i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
8. la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
ho una sim con sede in Italia e soci stabiliti in un paradiso fiscale e questo potrebbe compromettere lo svolgimento della vigilanza. Se la sim è controllata da una controllante in un paese dove è tutelato il segreto bancario.
9. siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III.
Se ho tutti ste condizioni comunque l’autorità mantiene un certo gradi di discrezionalità. Se la sim opera senza autorizzazione è penale. Quando lo è la sim viene scritta in un elenco da Consob ma se non inizia a operare entro tipo 6 mesi poi l’autorizzazione decade. Si ha anche hp di revoca se inizia, poi smette per 6 mesi, oppure se si scopre che alcuni documenti erano falsi.


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