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Servizi d’investimento


Nozione introdotta con la direttiva del 1991.
I servizi d’investimento sono attività che alcuni intermediari prestano a favore dei clienti e che hanno oggetto strumenti finanziari.

Gli strumenti d’investimento all’art. 1 comma 5 del TUF sono quelle attività che fanno parte di un elenco chiuso:

• Negoziazione per conto proprio: attività di conclusione di contratti che i soggetti abilitati (SIM, banche e altri soggetti) fanno per conto proprio. Viene enumerato in funzione della posizione che ha assunto sullo strumento. Viene prestata spesso insieme ad altre attività perché spesso gli intermediari operano in proprio ma per conto dei propri clienti. Se l’intermediario lo fa frequentemente può assumere la qualifica di internalizzatore sistematico.

• Esecuzione di ordini per conto dei clienti o anche trasmissione di un ordine a un altro intermediario: l’intermediario prende una commissione

• Servizio di collocamento: gli intermediari collocano sul mercato titoli di emittenti, di solito sul mercato primario. Anche qui viene enumerato con delle commissioni.
L’assunzione a fermo è una forma di collocamento rara perché gli intermediari assumono in proprio e poi lo rivedono magari presso i propri clienti. Per l’emittente è la forma più sicura perché degli intermediari si impegnano. Le commissioni saranno più alte.
Molto spesso l’intermediario si impegna solo a proporre sul mercato senza un impegno proprio ma svolge lo stesso un ruolo di garanzia; la clausola che spesso appare in questo tipo di contratto è che il consorzio di collocamento si impegni a vendere tot titoli e nel caso non riuscisse, deve comprarli in proprio.

• Gestione di portafogli: su base discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti (attività di private banking). Spesso c’è il problema delle commissioni occulte. Elementi essenziali di questa attività: base discrezionale (l’intermediario decide cosa fare e dove investire e magari il mio cliente mi dà solo linee guida) e individualizzata (adeguata per quel determinato cliente, personalizzata).

• Ricezione e trasmissione di ordini: comprende anche la mediazione.

• Consulenza in materia di investimenti: che può essere su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore del servizio. Sul mercato non abbiamo una consulenza effettivamente indipendente perché si accompagna a qualche altro servizio. La consulenza è una di quelle attività per cui è prevista la specifica figura professionale del consulente finanziario.

• Gestione di sistemi organizzati di negoziazione e multilaterali di negoziazione. Novità che è il riflesso dell’industria finanziaria che si è evoluta. Sistemi multilaterali di negoziazione => Per molti aspetti sono simili ai Mercati regolamentati in quanto sono sistemi di negoziazione multilaterale, autorizzati dalla Consob e disciplinati da regole sottoposte alla stessa Consob. Possono però essere gestiti anche da soggetti diversi da società di gestione del mercato (ad esempio banche o SIM) purché autorizzati allo specifico servizio di investimento della gestione di sistemi multilateriali di negoziazione. Ho regole predeterminate che consentono l’incontro di domanda e offerta. Dell’esecuzione dei contratti conclusi si occupano altri soggetti diversi dai gestori del sistema multilaterale. 
Sistemi organizzati di negoziazione => intermediari (soprattutto banche) abilitati al servizio di investimento di negoziazione per conto proprio che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano strumenti finanziari per conto proprio, eseguendo gli ordini dei clienti. Si tratta di un sistema di negoziazione bilaterale (e non multilaterale) perché l'unico intermediario presente è proprio l'internalizzatore sistematico che si interpone in ogni operazione, acquistando, al prezzo da esso stesso stabilito, dai clienti che vogliono vendere e vendendo a quelli che vogliono acquistare. Non sono previste norme particolari per quanto riguarda le informazioni sugli emittenti i titoli negoziati esclusivamente su tali sistemi.

Prima della MIFID la gestione di un mercato non era un servizio di investimento, poi ci sono state le piattaforme di negoziazione, mercato alternativi gestiti da intermediari tradizionalmente.

I sevizi di investimento possono essere prestati da soggetti autorizzati dall’autorità di vigilanza = soggetti abilitati.

C’è un elenco nel TUF di tutti i soggetti: SIM, imprese d’investimento con succursale in Italia, le imprese che derivano da paesi extracomunitari, società di gestione del risparmio (SGR), SICAF, SICAV, GEFIA (gestori di fondi alternativi di investimento) UE autorizzate, intermediari finanziari (in questo caso sono soggetti che di solito fanno cose diverse e sono le società finanziarie che non fanno raccolta di risparmio ma prestiti ecc.) iscritti nell’albo previsto e se ne parla del testo unico bancario, banche italiane, comunitarie.
Gli unici abilitati a tutti i servizi sono le banche, le SIM e le imprese di investimento!
Gli altri soggetti possono prestare solo alcuni servizi. Una SIM fa anche altre cose rispetto ai servizi di investimento.

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