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Responsabilità dell’armatore


L’art. 274 cod. nav. stabilisce che l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio è delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.
limitazioni della responsabilità dell'armatore:
si desume dal valore della stazza della nave durante la tratta, compresa tra:
1/5  <X< 2/5
questa equazione rappresenta il massimo risarcibile.
Nel 1976 la convenzione di Londra ha provveduto ad elevare il limite di responsabilità:
due aspetti:
1. soggettivo… responsabile l'armatore noleggiatore.
2. oggettivo… caso di morte del passeggero o perdita dei beni.
Il comma secondo dell'articolo 274 cod. Nav. Esclude la responsabilità dell'armatore nel caso di inosservanza, da parte del comandante degli obblighi di assistenza è salvataggio e/o degli obblighi che la legge impone al comandante medesimo quale capo della spedizione.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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