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Annullamento d’ufficio, in sede di controllo o dell’organo dell'atto invalido amministrativo


i.    Annullamento d’ufficio, la P.A. ha il potere di annullare i propri atti illegittimi, sia nulli che annullabili, senza che nessuno ne faccia richiesta.
Gli effetti dell’annullamento d’ufficio sono gli stessi dell’annullamento in sede giurisdizionale richiesto dagli interessati.
In quanto tale potere ha la capacità di incidere unilateralmente sugli interessi di terzi che facevano legittimamente affidamento sull’atto, si ritiene che faccia parte dei poteri autoritativi dell’amministrazione e pertanto deve avere il suo fondamento espresso nella legge (art. 21 nonies LPA).

ii.    Annullamento in sede di controllo, è altresì previsto che in alcuni casi l’atto di annullamento sia diretta e vincolata conseguenza di un controllo di legittimità successivo e quindi su un atto efficace (i controlli di legittimità effettuati durante la fase di integrazione dell’efficacia non annullano l’atto ma addirittura non gli attribuiscono efficacia giuridica).

iii.    Annullamento dell’organo che ha emanato l’atto, la LPA prevede espressamente che anche l’organo che ha emanato l’atto dispone del potere di annullarlo qualora siano presenti vizi di legittimità.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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