Skip to content

Controlli esterni sulle attività delle amministrazioni pubbliche


I controlli esterni sono effettuati dalla Corte dei conti, apparato esterno costituito da circa 750 magistrati coadiuvati da circa 3000 dipendenti, che ha sia funzioni di controllo che funzioni giurisdizionali.
E’ un organo indipendente dagli apparati di governo, inizialmente concepito come strumento del Parlamento per il controllo sull’attività del Governo.
Nonostante il richiamo all’indipendenza dal Governo il Presidente della Corte dei conti è nominato dal Consiglio dei Ministri che nomina anche, su intesa del Consiglio di Presidenza della corte, il 50% dei magistrati.
    
Le funzioni di controllo affidate alla corte sono:
a. verifica del rendiconto dello Stato, fin da quando è stata creata nel 1862 la corte esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Questo controllo consiste nella verifica della conformità degli atti, che implicano entrate e soprattutto spese, rispetto alla legge di approvazione del bilancio dello Stato e a norme di contabilità.
La conclusione di questo controllo avviene con l’emanazione del giudizio di parificazione, in cui la corte espone le conclusioni delle verifiche effettuate ed eventualmente alcune proprie osservazioni.
b. controllo della gestione degli enti, riguarda tutti gli enti, pubblici o privati, che ricevano dallo Stato contribuzioni per la proprie gestione.
Tali enti devono inviare alla corte una copia del bilancio e una relazione del consiglio d’amministrazione, oltre il potere della corte di richiedere informazioni sulla gestione.
c. controllo della gestione delle amministrazioni pubbliche, consiste nel controllo del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni che può svolgersi anche in corso di esercizio.
Mira a controllare, oltre alla corretta gestione del pubblico denaro, la legittimità, la conformità agli indirizzi politici e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa.

In questi casi la Corte dei conti deve fare, annualmente, una relazione al Parlamento.
d. controllo della gestione finanziaria degli enti locali, tutti i Comuni e Province con più di 8000 abitanti sono tenuti ad inviare alla corte, ogni anno, i propri conti finali dai quali esaminerà la gestione finanziaria e il buon andamento dell’azione amministrativa degli enti locali.

Per quanto riguarda i controlli sugli atti occorre dire preventivamente che sugli atti delle Regioni e degli enti locali prima della riforma del Titolo V tali controlli, di legittimità e di merito, erano effettuati da prefetti dello Stato
Con la riforma tale regime risultava inapplicabile ed oggi è permesso solo un controllo di legittimità, in quanto in ogni caso gli atti amministrativi non possono essere contrari alla legge, effettuato da una commissione statale sugli atti regionali e dalle Regioni sugli atti degli enti locali.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.