Skip to content

Disciplina dei lavori pubblici


L’amministrazione ha il compito, stabilito dalla legge o assunto autonomamente, di provvedere alla realizzazione di opere pubbliche e ne definisce le caratteristiche attraverso l’elaborazione di un progetto.
Alla costruzione materiale provvede, invece, un’impresa privata, un po’ come avviene per la produzione dei servizi economici.
La disciplina dei lavori pubblici è di competenza delle Regioni, salvo alcuni aspetti in cui vige la competenza concorrenziale.
Gli atti che disciplinano i rapporti tra P.A. e imprese private adibite alla realizzazione dei lavori pubblici sono essenzialmente due:
a) appalto di lavori pubblici, la cui disciplina rispecchia quasi totalmente quella dell’appalto tra privati, salvo alcune differenze per le quali: la P.A. può risolvere unilateralmente il contratto e in caso di inadempimento l’opera dovrà essere comunque realizzata a carico dell’impresa privata (che magari si rivolgerà ad altre imprese dato che essa non è riuscita).
b) concessione di lavori pubblici, la scelta del contraente avviene tramite licitazione privata, il privato che si aggiudica il lavoro si impegna a costruire l’opera e, in seguito, a gestirla, cosicché il pagamento del suo lavoro è dato dal diritto, a lui concesso dalla P.A., di godere i frutti dell’opera pubblica stessa.
Tutti questi atti sono contratti che, per loro caratteristiche, fanno parte del diritto privato.
Tuttavia devono sempre conformarsi ad alcuni principi dell’attività amministrativa che ne impongono il rispetto dei principi di efficienza, imparzialità, ragionevolezza; inoltre la competenza su tali atti è affidata al giudice amministrativo.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.