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I controlli esterni su atti delle pubbliche amministrazioni statali


I controlli esterni controlli di legittimità effettuati dalla Corte dei Conti su tutti gli atti del Governo (art. 100 cost.), originariamente ivi compresi tutti gli atti normativi del Governo e tutti gli atti amministrativi che importavano spese, successivamente sono stati esclusi da tale controllo i decreti legge e legislativi oltre che molti atti di spesa (permangono gli atti di programmazione, decreti di approvazione di contratti attivi di qualsiasi entità economica e di quelli passivi onerosi, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio, gli atti di bilancio), in compenso sono stati sottoposti a tale controllo di legittimità molti atti di indirizzo (direttive generali amministrative, atti generali di attuazione delle norme comunitarie, atti normativi a rilevanza esterna, tutti gli atti deliberati dal Consiglio dei Ministri).
Il procedimento di controllo si svolge come segue:
i.    entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto la corte deve rimetterlo all’esame della sezione di controllo competente;
ii.    entro 30 giorni la sezione deve dichiarare l’eventuale illegittimità;
iii.    se uno di questi termini non viene rispettato l’atto si presume abbia superato il controllo di legittimità e, col visto e la registrazione, acquista efficacia giuridica.
Nei casi in cui un atto ritenuto illegittimo dalla corte voglia essere fatto divenire ugualmente efficace dal Ministro proponente, questo deve esporre la sua intenzione al Consiglio dei Ministri il quale può richiedere alla corte la registrazione con riserva.
In tal caso la Corte dei conti deve registrare l’atto ridendone al Parlamento.

Le posizioni giuridiche soggettive che nascono dagli atti di controllo toccano i destinatari delle relazioni o referti conclusivi.
Per questi soggetti sorge il dovere di tenere conto delle relazioni e in caso di violazioni di tale dovere sono previste responsabilità politiche, dirigenziali ma anche, in casi particolari, civili, amministrative o penali.
Gli atti di controllo della Corte dei conti non sono impugnabili direttamente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo l’atto considerato da essa legittimo qualora, invece, lo si ritenga illegittimo.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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