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La disciplina del Procedimento Amministrativo


Quando si deve prendere una decisione, qualunque soggetto non avventato valuta tutti i pro e contro oltre ad informarsi al meglio sulla situazione che ha di fronte.
I privati, in virtù dell’autonomia contrattuale, sono liberi di decidere quale sia il procedimento che ritengono migliore, mentre la P.A. è tenuta al rispetto di un procedimento amministrativo, definito dal nostro diritto amministrativo che prevede tutta una serie di attività preparatorie obbligatorie.
Ovviamente la disciplina del procedimento amministrativo è ispirata ai principi generali dell’attività amministrativa: imparzialità, devono essere ascoltate tutte le parti interessate (giusto procedimento); buon andamento, il procedimento deve soddisfare le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
Soprattutto il buon andamento impone che le procedure amministrative siano meno complesse possibili e che vengano aggravate soltanto per particolari esigenze nate dall’istruttoria.
In ogni caso è previsto che ogni anno il Governo, tramite decreti o regolamenti, semplifichi una serie di procedure a tutela della celerità dell’azione amministrativa.
Sotto il profilo della legalità-garanzia è ovvio come il procedimento, dovendo sottostare alla disciplina della legge, sia sua concreta realizzazione e, da questo punto di vista, l’esigenza sarebbe di ampliare la legislazione procedimentale a scapito, però, della celerità.
Per quel che riguarda la tutela giurisdizionale contro atti della P.A. occorre dire che il ricorso è ammesso contro atti che pregiudicano gli interessi di colui che propone l’impugnazione.
Ovvio è che sono impugnabili atti esterni, cioè che producono effetti giuridici verso l’esterno toccando le sfere giuridiche di terzi.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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