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La disciplina pubblico-privata degli accordi sostitutivi: disciplina privatistica


L’art. 11 LPA prevede che agli accordi sostitutivi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
La fonte della disciplina ibrida degli accordi sostitutivi sta tutto in questo articolo che ora analizziamo:
i. innanzi tutto si applicano agli accordi sostitutivi i soli principi generali del diritto civile e non quelli settoriali;
ii. poi questi principi sono applicati solo ove non diversamente previsto, lasciando quindi aperta la possibilità di deroghe espresse al codice civile, cosa che avviene in ambito di forma scritta in quando il diritto privato la prevede solo in casi previsti espressamente mentre per gli accordi sostitutivi è la forma ordinaria.
Altra deroga alla normale disciplina privatistica si ha in tema di recesso, in quanto il recesso del codice civile è consensuale mentre quello negli accordi sostitutivi è unilaterale, salvo comunque il diritto della parte privata nell’accordo di sindacare i sopravvenuti motivi di interesse pubblico davanti al giudice amministrativo.
Anche l’indennizzo dovuto al privato in caso di recesso non corrisponde alla formulazione civilistica di perdite subite + mancati guadagni, ma bensì al pagamento delle opere gia eseguite + aspettativa alla regolare esecuzione dell’accordo (che per il Consiglio di Stato è quantificabile in 1/10 dell’ammontare delle opere non eseguite);
iii.    infine sono applicabili i principi del codice civile in quanto compatibili, ma la compatibilità richiesta sembra non poter riguardare ogni specifica prescrizione del diritto amministrativo, perché altrimenti nessuna norma civilistica risulterebbe applicabile.
Si ritiene, quindi, che la compatibilità sia riferita ai principi inderogabili del diritto amministrativo in relazione all’atto che l’accordo sostituisce.
Tra i principi civilistici che trovano applicazione spicca il divieto di pregiudicare i diritti di terzi che vige sugli accordi sostitutivi.
Ciò fa si che per quelle determinate attività amministrative in cui sia necessario influire negativamente sui diritti di cittadini, non si può ricorrere all’accordo sostitutivo.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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