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Le fonti degli interessi legittimi del cittadino: la LPA e il TUCS


Le fonti degli interessi legittimi sono le più svariate: dalla Costituzione, agli atti di indirizzo stessi che conferiscono alla P.A. il potere di agire, fino ancora a qualificazioni implicite desunte da momenti fattuali (come le norme edilizie che conferiscono interessi legittimi tanto a coloro che vogliono costruire quanto ai loro vicini che nella vicenda concreta hanno un rilievo considerevole).
La LPA, quando prevede che tutti coloro che trarrebbero un pregiudizio dall’atto finale hanno il diritto di essere ascoltati, sembra innalzi qualsiasi interesse, anche di fatto, purché potenzialmente danneggiabile dall’atto amministrativo, ad interesse legittimo.
Tesi contrarie a questa concezione affermano che la LPA è solo una legge di procedimento e pertanto priva della legittimazione di costituire interessi legittimi, può soltanto stabilire la rilevanza procedimentale degli interessi coinvolti nella vicenda.
Il TUCS (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato), che ha costituito l’istituto dell’interesse legittimo nel 1924, prevede che gli interessi possano essere di individui o enti morali.
La tutela giurisdizionale è quindi riservata a individui singolarmente considerati in quanto gli interessi della generalità sono tutelati dalla stessa P.A. e sono individuabili solo dagli organi politici.
La c.d. azione popolare a tutela di interessi legittimi non è concessa, se non per casi eccezionali.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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