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Le funzioni ausiliarie della Pubblica Amministrazione: la funzione di controllo


Il controllo avviene successivamente all’emanazione degli atti amministrativi e ha lo scopo di trarre le giuste conseguenze dagli atti emanati, la funzione consultiva invece avveniva precedentemente all’emanazione, nella fase istruttoria, e ha lo scopo di collaborare alla formazione della decisione.
Anche i controlli, come le consulenze, possono essere interni od esterni a seconda che l’organo di controllo appartenga o meno alla stessa amministrazione che ha emanato l’atto sottoposto al suo esame.
A seconda dell’oggetto del loro controllo si dividono in:
a) controlli di atti, che riguardano singoli atti, come ad esempio i controlli sui regolamenti statali;
b) controlli di attività della gestione, che riguardano l’insieme di attività, anche di più organi, che sono state svolte per attuare un certo indirizzo;
c) controlli di attività di organi, che riguardano il complesso di attività di uno specifico organo e dal cui risultato, positivo o negativo, può dipenderne la sopravvivenza.

A seconda del parametro in relazione al quale viene svolta la verifica si dividono in:
a) controlli di legittimità, il parametro è costituito dalle norme procedimentali e dal rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza;
b) controlli di regolarità contabile, il parametro è costituito dalle norme sulla contabilità;
c) controlli di funzionalità, il parametro è costituito dal rispetto del principio del buon andamento (efficacia, efficienza, economicità);
d) controlli di merito, il parametro è dato dal rispetto del principio di ragionevolezza, si valuta l’opportunità delle decisioni e delle attività svolte.

Dopo aver effettuato il controllo, l’organo controllore emana un atto, detto relazione o referto, col quale rende incontestabilmente noto l’esito della verifica ai destinatari.
In caso di esito negativo è il controllore stesso a prendere provvedimenti, detti misure, i quali possono avere tre effetti che comportano altrettante classificazioni dei controlli in base, appunto, all’effetto che comportano:
a) controlli preventivi (eseguiti su atti emanati ma ancora privi di efficacia giuridica) impeditivi, viene impedito l’acquisto dell’efficacia all’atto controllato;
b) controlli successivi (eseguiti su atti perfetti ed efficaci) repressivi, eliminano gli effetti dell’atto controllato solitamente mediante annullamento d’ufficio;
c) controlli successivi emendativi, fanno sorgere per l’autore dell’atto controllato l’obbligo di prendere una nuova decisione riconsiderando l’atto alla luce delle conclusioni del controllo.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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