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Organizzazione degli apparati amministrativi con funzione di regolazione: modello delle amministrazioni indipendenti


Nel modello delle amministrazioni indipendenti (tecno-sofocratico), la cura di alcuni servizi di pubblica utilità viene affidata ad enti indipendenti, composti da organi collegiali che operano con piena autonomia di giudizio e valutazione e che non sono destinatari di indirizzi degli apparati politici se non eccezionalmente e comunque in termini generali.
Alcuni esempi sono:
a)    garante della privacy, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
I suoi componenti sono 4 e restano in carica per 4 anni con un’unica possibilità di rinnovo, senza previsione di revoca, i membri sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato;
b)    autorità garante della concorrenza e del mercato, ha la funzione di impedire, ai sensi dell’art. 41 cost. sulla libertà di iniziativa economica, che nel mercato nazionale si verifichino intese restrittive della libertà di concorrenza e abusi di posizioni dominanti.
Le cariche hanno durata di 7 anni senza previsione di conferma o di revoca , i membri sono nominati d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato;
c)    autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas, ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nonché adeguati livelli di qualità nei servizi assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo e trasparente basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi dei consumatori.
I membri restano in carica 7 anni senza possibilità di conferma e revoca, si nominano con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri su istanza del Ministro competente e tenendo conto del parere delle Commissioni parlamentari le quali devono essere favorevoli ai nominativi con maggioranza dei 2/3;
d)    autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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